Art. 6.

      1. All'articolo 26 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei successivi quaranta giorni,»;

          b) al comma 2:

      1) la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

      2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso nel termine di quaranta giorni dal deposito in cancelleria»;

          c) il comma 3 è abrogato.